mercoledì 8 febbraio 2012

Corte di cassazione - Contrassegni Falsi

In caso di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, la tutela del danneggiato copre anche l’apparenza del diritto: se il veicolo danneggiante espone un contrassegno falsificato ma apparentemente valido, l’assicuratore è comunque responsabile se non prova l’inesistenza del rapporto assicurativo. E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24089/11.
La vittima di un sinistro stradale si rivolge al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, portando in giudizio l’altro automobilista coinvolto e la compagnia assicuratrice di questo. La domanda, respinta in primo grado, è accolta in appello. L’assicurazione ricorre in cassazione.
Fin dall’inizio del processo, la compagnia assicuratrice contesta l’esistenza di un valido rapporto assicurativo con l’automobilista danneggiante. La Cassazione però, ribadisce il principio per cui è proprio l’assicuratore che ha l’onere di provare l’inesistenza di un rapporto con l’assicurato quando, come nel caso di specie, risulti che quest’ultimo avesse esposto un contrassegno formalmente valido.
Il contrassegno è falsificato, ma sembra vero, perchè riporta tutti i dati del rapporto contrattuale. La Suprema Corte richiama la normativa applicabile in materia di assicurazioni, secondo la quale il rilascio di un contrassegno assicurativo per la r.c.a. vincola la compagnia a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, anche se il premio non è stato pagato o se il contratto di assicurazione non è efficace, poiché nei confronti del danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno. Ma, prosegue la Corte, la tutela dell’affidamento del danneggiato si spinge a coprire anche l’apparenza del diritto: in caso di contrassegno contraffatto o falsificato che risulti però apparentemente valido, per escludere la responsabilità dell’assicuratore «occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato». Nel caso di specie il contrassegno risultava apparentemente valido e non c’è prova che l’assicuratore abbia informato il danneggiato che il danneggiante fosse privo di copertura assicurativa. pertanto, la condanna appare legittima, e il ricorso viene rigettato.

fonte :  http://www.uniconsum.it/assicurazioni/8315.html?task=view

mercoledì 25 gennaio 2012

Limiti uso denaro contante - polizza rca

A fronte del D.L. 6 dicembre 2011 n°201 è stato convertito in Legge 22 dicembre 2011 n° 214.
A tal proposito l'ania si è pronunciata fornendo un'interpretazione più estensiva .
La somma di € 1000,00 per il ramo RCA rileva solo con conferimento al singolo rapporto assicurativo, pertanto nel caso di pagamento contemporaneo di più premi, ciascuno relativo a un diverso rapporto contrattuale, l'assicurato potrà pagare complessivo importo in contanti se ciascun premio di polizza non è pari o superiore ad € 1000,00
Nel caso di pagamenti di premi assicurativi Rca contrattualizzati in forma rateizzata, la soglia di € 1000,00 rileva solo con riferimento a ciascuna rata, senza considerare l'importo dell'intero premio con importo pari o superiore ad € 1000,00
Nulla è cambiato per quanto riguarda i Rami Vita, per i quali è vietato il pagamento di premi in contanti e per i rami danni ( non auto) per i quali il limite è di € 750,00